Contro il sindaco di Sanremo, dottor Claudio Borea, è stato presentato esposto-denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio, poiché il Primo cittadino, pur avendo ricevuto una circostanziata segnalazione corredata di un'incontrovertibile documentazione, in merito al problema delle scie chimiche, ha ignorato la comunicazione: si può quindi ravvisare il reato di omissione di atti di ufficio, come dagli articoli del Codice penale sotto riportati.
Art. 40 Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 328 Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila ad un milione.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Art. 40 Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 328 Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila ad un milione.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
E per giunta le scie chimiche sono tornate alla grande!
RispondiEliminaIn questi giorni l'attività dalle mie parti ha toccato livelli - come si dicce? - 'paronsistici'.
Linee diritte, curve, incroci, scambi, pare di vedere un plastico di trenini nel cielo....
Sorbole! Ma dove lo producono tutto sto veleno di bario, alluminio, quarzo?
Nel frattempo la stampa "alternativa", "di sinistra", "contro", "no gloabl" ecc ecc (quella di destra la lascio dov'è per carità!...) non mi pare molto attenta....
Che controllare l'opposizione sia il "segreto" della "ricetta della nonna" per controllare l'umanità?
Da duecento anni vi hanno detto che "il comunismo è il movimemento del reale ecc. ecc.", appunto, il reale non compendia le scie chimiche quindi le scie non esistono e la loro denuncia è un atto di "idealismo borghese"...
Altrettanto per i "complotti", gli Illuminati (ovviamente per l'idromele intellettuale marxista materialista) sono solo delle fantasie bogh-idealiste....
Un momento. E se qualcuno avesse voluto dirvi quello che è giusto pensare e quello che è sbagliato per poi dopo dirottare i vostri pensieri su lidi frassicuranti per i "complottatori"?
Come dite? I pensieri non esistono, sono un idealismo borghese?
Allora sentite questo consiglio. Fareste prima a dire che il cervello non serve. Per cui recatevi alla più vicina armeria ed acquistate una P38. CAricatela con un bel proiettile e puntatevelo alla nuca. Premete il grilletto. Tanto non succede nulla, il vostro cervello "che comanda il corpo" è solo un'astrazione della sovrastruttura idealistico borghese della società...
Avles.
Tra l'altro la questione è una cartina al tornasole: chi non se ne occupa e non se ne vuole occupare, negando l'evidenza del problema, è immondizia. Abbiamo un setaccio perfetto per separare le pagliuzze d'oro dagli scarti. Ciao
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